Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 81
(Finalità e competenze della Regione)
1. Il presente capo disciplina l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:
c) la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l'adeguata articolazione della rete sul territorio;
2. La Regione esercita i seguenti compiti:
a) svolge la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo;
b) provvede a stipulare accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario;
c) definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti e rilascia il parere vincolante di conformità ai provvedimenti attuativi del presente capo, in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e autostradali e alle modifiche relative ai soli impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL) di gas metano, di gas naturale liquefatto (GNL), di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.(160)
NOTE:
160. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia