Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 87
(Nuovi impianti)
1. L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti è di competenza del comune ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità a:
g) adempimenti di cui all'articolo 89, comma 2, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1 dello stesso;
h) verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal regolamento regionale, si applicano le norme in materia stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle province e dagli altri enti proprietari o concessionari delle strade.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1è rilasciata dal comune che, a tal fine, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla quale partecipano:
3. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 83, comma 2, la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi.
5. Contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 1, il comune rilascia il permesso a costruire di cui all'articolo 86, comma 2.
6. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).(173)
7. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se, trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa, risultante dal protocollo comunale, il comune non comunica il diniego all'interessato.(174)
NOTE:
173. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 1) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34.
174. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 2) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia