Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 99
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spetta ai comuni.
2. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti alla tutela della sicurezza pubblica e alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle normative di settore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia