Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 134
(Disposizioni particolari)
1. Nelle aree montane e nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti si può autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento, insieme con l'attività commerciale, di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati; tali attività sono autorizzate in base a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/90 e sono esentate dai tributi regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia