Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 139
(Contributi regionali)
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 137, comma 1, lettere b) e d), la Regione concede contributi in conto capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti pubblici e privati da istituti di credito convenzionati direttamente con la Regione o per il tramite di Finlombarda s.p.a.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 137, la Regione concede contributi in conto capitale a fondo perso.
3. Per attuare gli interventi di cui all'articolo 137, comma 1, lettera c), numeri 2 e 3, la Regione può utilizzare strumenti di programmazione negoziata qualora le opere attuative dei progetti di intervento non siano conformi alle previsioni urbanistiche.
4. E' istituito un fondo di rotazione per attuare gli interventi di cui all'articolo 137. Le spese di gestione del fondo sono a carico dello stesso e le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione sono definite dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 137, commi 1 e 2, e la concessione dei contributi di cui al presente articolo, la Regione può promuovere accordi con gli enti locali e le CCIAA per attivare programmi di azioni coordinate. Gli accordi di cui al presente comma possono prevedere il trasferimento di risorse agli enti suddetti finalizzate alla concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 138, comma 1, nonché lo svolgimento delle connesse attività amministrative.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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