Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 141
(Fondo rischi)
1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), concede altresì contributi in conto capitale alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi, costituti prevalentemente da micro, piccole e medie imprese commerciali, per la formazione e per l'incremento dei fondi rischi, al fine di fornire ai soci garanzie e migliori condizioni per l'accesso al credito.
2. I contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi sono concessi:
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
b) essere costituiti da almeno 250 imprese operanti nel settore del commercio con sede operativa in Lombardia;
c) avere concordato con gli istituti bancari convenzionati condizioni di accesso al credito coerenti con gli indirizzi ed i parametri previsti dal programma triennale degli interventi di cui all'articolo 140 con particolare riferimento:
4. Nella determinazione dei contributi, di cui al presente articolo, non può essere incluso il rischio di garanzia delle operazioni perfezionate con gli istituti che non applichino gli indirizzi e i parametri del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 140.
5. I contributi di cui al presente articolo sono altresì concessi ai consorzi ed alle cooperative di secondo grado che abbiano sede in Lombardia e che siano costituiti da almeno quattro cooperative o consorzi in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
6. I criteri, i parametri e le modalità di concessione dei presenti contributi sono stabiliti nel programma triennale di cui all'articolo 140.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia