Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 148 ter
1. La Giunta regionale:
a) individua i criteri necessari per ottenere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione;
b) stabilisce le modalità e le procedure per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione segnalate dalle Camere di Commercio, dagli enti locali, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dalle associazioni dei consumatori o segnalate direttamente dalle imprese che intendano proporre la propria candidatura;(235)
2. La direzione generale competente procede al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e alla loro iscrizione nell’elenco regionale di cui al comma 1.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia