Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 153
(Requisiti del centro commerciale all'ingrosso non alimentare)
1. Il centro commerciale all'ingrosso non alimentare, per poter fruire della disciplina urbanistica dettata dall'articolo 154, oltre a quanto previsto nell'articolo 152, deve:
a) essere destinato prevalentemente alla commercializzazione di beni non alimentari di largo e generale consumo;
b) prevedere una superficie coperta non inferiore a 60.000 metri quadrati per lo svolgimento delle attività commerciali all'ingrosso;
c) prevedere una dotazione di adeguate infrastrutture e servizi necessari al deposito e smistamento dei prodotti commercializzati, nonché di servizi complementari e para-commerciali utili ad assicurare la compiutezza e la integrazione delle funzioni proprie del centro;
d) essere inserito in un contesto territoriale direttamente collegato con grandi vie di comunicazione;
e) prevedere un'adeguata dotazione di parcheggi in un rapporto non inferiore al 50 per cento della superficie coperta del centro commerciale all'ingrosso; la superficie a parcheggio almeno per tre quinti deve essere destinata a parcheggio pubblico o di uso pubblico;
f) essere stato oggetto di relazioni di impatto ambientale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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