Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 154 bis
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni messe in campo per regolare, sostenere, sviluppare e valorizzare il settore del commercio in Lombardia. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive quanto realizzato negli ambiti di azione disciplinati dalla normativa regionale. La relazione descrive:
a) le azioni di sistema, di regolazione, di programmazione e di controllo svolte e i relativi esiti;
b) le misure implementate secondo gli indirizzi e gli atti programmatori di riferimento, specificando risorse stanziate e utilizzate, accordi stipulati, soggetti coinvolti nell’attuazione, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche, grado di partecipazione ai bandi, grado di copertura della domanda espressa e potenziale, andamento delle richieste di autorizzazioni;
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
243. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. c), numero 5 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia