Legge Regionale
22 febbraio 2010
, n. 11
Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo
(BURL n. 8, 2° suppl. ord. del 26 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-22;11
Art. 3
(Modifiche di leggi regionali)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(144) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 20, comma 3 bis, dopo le parole: “regolamento di contabilita'” sono aggiunte le seguenti: 'di cui all'articolo 93 bis';
b) dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:
'Art. 93 bis
(Regolamento di contabilita')
1. Con regolamento sono definite le procedure inerenti al sistema contabile, finanziario e dei controlli della Giunta regionale.'.
(Regolamento di contabilita')
1. Con regolamento sono definite le procedure inerenti al sistema contabile, finanziario e dei controlli della Giunta regionale.'.
2. Alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento)(145)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
'2 bis. La corresponsione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2 è effettuata in unica soluzione, previa presentazione del verbale di consegna dei lavori, solo nel caso in cui l'opera sia ammessa a beneficiare anche di contributo in annualità; in ogni altro caso la prima erogazione del contributo non può superare la misura del novanta per cento dell'importo concesso. Il restante dieci per cento è erogato con il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.'.
3. Alla legge regionale 31 dicembre 1980, n. 31 (Diritto allo studio - norme di attuazione)(146)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2 dell'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Per gli anni successivi, alla determinazione della spesa per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b), d) e dall'articolo 12, si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 34/1978. In particolare, al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 12, lettera e), si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese di bilancio dei singoli esercizi all'UPB 2.1.1.2.406 "Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità".".
4. Alla legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 (Norme per l'attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico)(147)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 10 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
'10 bis. Il compenso agli esperti estranei all'amministrazione regionale componenti il comitato di cui al comma 3 è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore a 130 euro per il presidente e a 100 euro per gli altri componenti, a titolo di gettone di presenza, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.'.
5. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(148)è apportata la seguente modifica:
6. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia)(149)è apportata la seguente modifica:
8. Alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori)(151)è apportata la seguente modifica:
a) prima del comma 1 dell'articolo 10 è inserito il seguente:
'01. Alle spese per lo svolgimento delle attività sperimentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), si provvede con le risorse statali della quota indistinta del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e con le risorse stanziate all'UPB 5.2.1.2.87 'Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali.'.
9. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per i governo del territorio)(152)è apportata la seguente modifica:
10. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)(153) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 24:
1) dopo le parole: 'il fondo di rotazione costituito' sono inserite le seguenti: 'presso Finlombarda s.p.a.';
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di 154.937 euro all'anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei finanziamenti.';
b) dopo il comma 6 dell'articolo 36 è inserito il seguente:
'6 bis. All'autorizzazione delle spese di cui all'articolo 24 si provvede annualmente tramite risorse proprie con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).'.
12. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(155)è apportata la seguente modifica:
13. Alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)(156)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale alla data del 28 febbraio 2006 conservano l'iscrizione nei registri medesimi. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale e nel registro di cui all'articolo 36, comma 2, prima dell'istituzione dell'apposita sezione delle associazioni di promozione sociale se in possesso, alla data del 28 febbraio 2006, dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, sono considerate associazioni di promozione sociale a norma dell'articolo 2, comma 1, della stessa legge.'.
14. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(157)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
'Art. 23 bis
(Disposizioni riguardanti il settore lattiero-caseario)
1. Ai fini della validazione dei contratti di compravendita dei quantitativi di riferimento individuali (quote latte) previsti dal decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, conclusi tra i produttori regionali e le aziende ubicate fuori dal territorio regionale, il limite massimo di quota trasferibile è fissato nella misura del 70% del quantitativo di riferimento individuale, fatta salva la diversa percentuale stabilita dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 (Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, o dagli eventuali accordi previsti all'articolo 10, comma 17, del d.l. 49/2003 convertito dalla legge 119/2003.'.
(Disposizioni riguardanti il settore lattiero-caseario)
1. Ai fini della validazione dei contratti di compravendita dei quantitativi di riferimento individuali (quote latte) previsti dal decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, conclusi tra i produttori regionali e le aziende ubicate fuori dal territorio regionale, il limite massimo di quota trasferibile è fissato nella misura del 70% del quantitativo di riferimento individuale, fatta salva la diversa percentuale stabilita dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 (Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, o dagli eventuali accordi previsti all'articolo 10, comma 17, del d.l. 49/2003 convertito dalla legge 119/2003.'.
NOTE:
145. Si rinvia alla l.r. 29 novembre 1979, n. 65, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
146. Si rinvia alla l.r. 31 dicembre 1980, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
151. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 2004, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
153. Si rinvia alla l.r. 28 settembre 2006, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia