Legge Regionale 22 febbraio 2010 , n. 11

Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo

(BURL n. 8, 2° suppl. ord. del 26 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-22;11

Art. 6
(Limitazioni all'utilizzo dell'olio combustibile e dei suoi derivati negli impianti termici civili - Disposizioni urgenti per la tutela della qualità dell'aria)
1. Nelle zone A1, A2, B e C del territorio regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), è limitato l'utilizzo dell'olio combustibile e dei suoi derivati in impianti termici civili, come definiti dall'articolo 283, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nei termini seguenti:
a) per gli impianti termici civili aventi potenza termica minore o uguale a 10 MW termici, l'utilizzo dei combustibili previsti nella Parte I, Sezione 1, lettere h) e i) e Sezione 2, lettere l) e m), dell'Allegato X alla Parte V del d.lgs. 152/2006 (olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ed emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio) è vietato;
b) per gli impianti termici civili, aventi potenzialità termica maggiore di 10 MW termici, che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 già utilizzavano tali combustibili, l'impiego dei combustibili previsti nella Parte I, Sezione 1, lettere h) e i) e Sezione 2, lettere l) e m), dell'Allegato X alla Parte V del d.lgs. 152/2006, è possibile a condizione che vangano rispettate entrambe le seguenti prescrizioni:
1) limiti di emissione riferiti al 3% di ossigeno libero nei fumi anidri:
SO2 + NOX (come NO2) + NH3 (come NO2) = 600 mg/Nmc
Polveri = 20 mg/Nmc;
2) installazione di un sistema di monitoraggio delle emissioni per gli inquinanti di cui al numero 1 e collegamento alla rete di controllo delle emissioni dai grandi impianti; in questa condizione, i limiti si intendono medi giornalieri per l'intero impianto, calcolati sulle ore di effettivo funzionamento di ciascun generatore.
2. L'inosservanza delle limitazioni previste dal comma 1 comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 27, comma 12, della l.r. 24/2006.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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