Legge Regionale
6 agosto 2010
, n. 14
Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale
(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 10 Agosto 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-08-06;14
Art. 3
2. 'L'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) avente sede a Milano, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 30/2006 e del presente articolo. Svolge le seguenti funzioni e attività, nell'ambito degli indirizzi regionali:(4)
0a) supporto alle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla direzione generale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro;(5)
a) studi e ricerche inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali con finalità di supporto tecnico-scientifico all'attività di definizione, programmazione, valutazione, attuazione e monitoraggio delle politiche regionali;(6)
c) gestione della funzione statistica regionale, anche in raccordo con l'ISTAT, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati a scopi statistici;
2 bis. Il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettere a) e d) avviene, anche tramite un'infrastruttura tecnica o anche organizzativa dedicata, secondo modalità disciplinate dall'apposito regolamento che definisce, in particolare, i tipi di dati, le specifiche finalità del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate nonché i diritti dell'interessato secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) del 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione del dati)).(8)
3. Sono organi dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) :(9)
4 bis. Il Comitato di indirizzo è un organo tecnico-scientifico del quale fanno parte eminenti studiosi che siano espressione di diversi approcci culturali e scientifici nelle discipline oggetto dell'attività dell'ente, scelti nel rispetto del pluralismo delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca. Il Comitato è composto da sette membri, compreso il coordinatore, di comprovata competenza ed esperienza tecnico scientifica in materia di ricerca, statistica e formazione e dura in carica cinque anni. I componenti sono nominati dal Consiglio regionale su designazione della Giunta regionale, che ne individua altresì il coordinatore. Alle suddette designazioni si applica la disciplina di cui alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), ivi compreso quanto previsto dall'articolo 2 della medesima legge regionale. Due dei componenti designati dalla Giunta regionale sono indicati dai presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza.(13)
4 ter. Ai componenti del Comitato di indirizzo spetta un'indennità nella misura stabilita dalla Giunta regionale.(13)
4 quater. Il Comitato di indirizzo esercita una costante azione di indirizzo e monitoraggio rispetto alle attività di ricerca, formazione e studio svolte da PoliSLombardia. In particolare, il Comitato di indirizzo:(13)
a) approva, su proposta del Direttore generale, il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, ed il programma di lavoro annuale sulla base del suddetto piano pluriennale;
8. Le deliberazioni di cui al comma 9, lettera a), sono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta regionale si sia espressa, si intendono approvate.(17)
9. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) ed esercita i poteri gestionali. E' nominato dalla Giunta regionale ed è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea che abbiano competenze ed esperienze professionali coerenti con il ruolo da svolgere. Il suo incarico è regolato, secondo le previsioni del regolamento di organizzazione, da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, rinnovabile. Compete, in particolare, al Direttore approvare:(18)
10. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri. Il Collegio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
12. Il regolamento di organizzazione specifica, in particolare, le attribuzioni degli organi e definisce l'articolazione interna.
13. Costituiscono entrate dell'ente:
a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, così ripartite:
NOTE:
2. La rubrica è stata sostituita dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 1) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15
3. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 2) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 6, lett. d), numero 3) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Vedi deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. Il comma è stato ulteriormente modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 3) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15
5. La lettera è stata aggiunta dall'art. 26, comma 6, lett. d), numero 4) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Vedi deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. La lettera è stata modificata dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 4) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15
9. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 6, lett. d), numero 5) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Vedi deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. Il comma è stato ulteriormente modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 5) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15
10. La lettera è stata abrogata dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 6) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
11. La lettera è stata aggiunta dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 7) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
12. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 8) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
13. Il comma è stato aggiunto dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 9) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
14. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 10) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
15. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 11) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
16. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 12) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
17. Il comma è stato modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 13) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
18. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 6, lett. d), numero 5) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Vedi deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. Il comma è stato ulteriormente modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numeri 5) e 14) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
19. La lettera è stata abrogata dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 14), lett. c) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
20. Il comma è stato aggiunto dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 15) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
21. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 16) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia