Legge Regionale
6 agosto 2010
, n. 14
Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale
(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 10 Agosto 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-08-06;14
Art. 4
(Scioglimento dell'IReF e dell'IReR)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge:
b) i presidenti degli stessi istituti cessano dall'incarico e assumono le funzioni di commissari straordinari per il disbrigo degli affari correnti, il compimento degli atti necessari ed urgenti, la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi all'istituzione dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione, nonché la predisposizione di una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi.
2. Entro sessanta giorni dall'assunzione delle funzioni di commissari straordinari, la ricognizione e la relazione di cui al comma 1, lettera b), sono trasmesse alla Giunta regionale per la presa d'atto.
3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, all'assegnazione dei beni e del personale degli enti disciolti.
4. Alla data indicata nel decreto di cui al comma 3:
a) l'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IReR e all'IReF;
b) sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (Ordinamento dell'Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica I.Re.F)(22);
2) l'articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario)(23);
3) il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)(24);
4) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009)(25);
5. L'attività di commissariamento si protrae fino all'insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
6. Il regolamento di organizzazione e quello di contabilità sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio di amministrazione.
7. Il personale dell'IReR, con contratto a tempo indeterminato, è inquadrato in un ruolo speciale, ad esaurimento, e mantiene lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza. Entro il termine di sei mesi dalla costituzione del nuovo Ente sono avviate le procedure selettive per l'inquadramento nell'organico dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia