(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18
Art. 18
(Rapporti con altri organismi di difesa)
1. Il Difensore intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i difensori delle altre regioni, con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa e con gli organismi internazionali di difesa civica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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