Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18

Disciplina del Difensore regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18

Art. 21
(Norma finanziaria e programma di attività)(32)
1. Il Difensore elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L’Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Difensore, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale.
3. Con la relazione di cui all’articolo 15 il Difensore rende conto al Consiglio, in modo analitico, della gestione della dotazione finanziaria.
4. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziate alla Missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018 e successivi .
NOTE:
32. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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