Legge Regionale
23 dicembre 2010
, n. 19
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011
(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-23;19
Art. 2
(Patto di stabilità e misure di riduzione della spesa corrente degli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, alla sezione I, della l.r. 30/2006, n. 30. Misure di riduzione della spesa corrente delle Aziende sanitarie)
1. Ai sensi dell'articolo 79 ter della l.r. 34/1978, e dell'articolo 77 ter della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la Giunta regionale, anche sulla base delle previsioni che saranno assunte con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo, dell'articolo 6, comma 20, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, determina le misure per il concorso degli enti del sistema di cui all'allegato A1, alla sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007 ) al patto di stabilità regionale.
2. La Giunta regionale determina le misure di riduzione della spesa corrente anche ai fini del concorso di cui al comma 1, con particolare riferimento agli ambiti di spesa individuati dalle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, graduandole anche in ragione della natura e delle attività del singolo ente; stabilisce, inoltre, le necessarie forme di verifica dell'attuazione delle riduzioni di spesa e le conseguenze in caso di mancato rispetto, anche ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 5, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione).(1)
3. La Giunta regionale determina, altresì, le misure di riduzione della spesa corrente delle aziende sanitarie, con particolare riferimento agli ambiti di spesa di cui al comma 2; stabilisce, inoltre, le necessarie forme di verifica dell'attuazione delle riduzioni di spesa nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 2 della l.r. 4 giugno 2014, n. 16. L'art. 1, comma 2 della l.r. 4 giugno 2014, n. 16è stato di seguito modificato dall'art. 21, comma 11, lett. a) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia