Legge Regionale 23 dicembre 2010 , n. 19

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011

(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-23;19

Art. 10
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)
1. In considerazione delle disposizioni del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 che comportano una riduzione delle risorse necessarie a garantire l'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in deroga alla disciplina prevista dalla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), e alle relative disposizioni attuative, le risorse sono assegnate dalla Giunta regionale agli enti locali competenti con l'obiettivo di garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, salvaguardare la tutela ambientale, favorire lo spostamento modale dalla gomma al ferro, l'ottimizzazione e l'integrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
2. Nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale determina con proprio atto l'esatta assegnazione agli enti locali delle risorse, considerato l'impatto delle tariffe sui ricavi operativi, nonché la necessità di garantire un'equa distribuzione dei tagli e contenere la riduzione dell'offerta attuale dei servizi di trasporto pubblico locale, secondo criteri di premialità che tengano conto, per ogni bacino territoriale di competenza per l'esercizio dei servizi, delle caratteristiche della domanda di trasporto pubblico, anche in relazione all'incidenza degli utenti abbonati o occasionali sul totale degli introiti, delle caratteristiche demografiche e territoriali, nonché delle modalità di effettuazione del servizio di trasporto.
3. In considerazione della riduzione delle risorse regionali trasferite per l'esercizio dei servizi di trasporto di cui al comma 1, le aziende affidatarie dei servizi in regime di contratto o di concessione attuano specifiche azioni di efficientamento aziendale del costo di produzione chilometrica del servizio e politiche commerciali di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale; gli enti locali titolari dei contratti di servizio o affidanti servizi in regime di concessione provvedono ad una razionalizzazione dei servizi di propria competenza, nonché a introdurre forme innovative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi.
4. Le risorse che saranno messe a disposizione dallo Stato per limitare gli effetti di quanto stabilito dalla l.122/2010 saranno prioritariamente destinate al mantenimento di un adeguato livello dei servizi nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2.
5. Per garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e un ulteriore miglioramento della qualità degli stessi, tenuto conto del necessario equilibrio economico del sistema, a partire dall'anno 2011, in deroga alla disciplina prevista dalla l.r. 11/2009 e dalle relative disposizioni attuative, la Giunta regionale può disporre un'idonea manovra tariffaria, previa adozione di:
a) emissione di titoli di viaggio che abilitino all'utilizzo integrato dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
b) emissione di titoli di viaggio agevolati a favore dei nuclei familiari;
c) introduzione di specifiche agevolazioni per l'acquisto dei titoli di viaggio riservate ai titolari di abbonamento.
Gli Enti locali possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del proprio bilancio, risorse finanziarie a copertura della differenza.
6. La Giunta regionale disciplina con apposito atto le caratteristiche e le modalità di emissione dei nuovi titoli di viaggio integrati e delle agevolazioni di cui al comma 5. Con il medesimo atto la Giunta regionale, al fine di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico e l'integrazione tariffaria, disciplina entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'emissione di titoli di viaggio integrati regionali giornalieri, plurigiornalieri, settimanali e mensili validi su tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, i cui introiti saranno ripartiti tra le aziende sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale contestualmente alla valorizzazione economica dei titoli di viaggio e delle agevolazioni tariffarie di cui agli articoli 28, comma 4, lettera a), e articolo 31 della l.r. 11/2009, sulla base delle risorse disponibili a bilancio.
7. Al fine di favorire l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, anche semplificandone i sistemi di pagamento, la Giunta regionale promuove lo sviluppo di un sistema di bigliettazione elettronica interoperabile che consenta la gestione delle politiche tariffarie integrate tramite l'utilizzo di tecnologie innovative cui aderiscono enti locali e aziende.
8. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 11/2009(8)è sostituito dal seguente:
"3. Fuori dai casi previsti dal comma 2, nel caso di affidamento di contratti di servizio per i servizi ferroviari e automobilistici di linea mediante procedure concorsuali, la durata degli stessi non può essere superiore a anni nove.".
9. In attuazione delle disposizioni del presente articolo, gli enti locali competenti in materia di programmazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a revisionare, di intesa con i soggetti sottoscrittori, le disposizioni dei contratti di servizio stipulati a seguito di svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, limitatamente a quanto necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2009, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi