Legge Regionale
29 aprile 2011
, n. 8
Istituzione del Consiglio per le pari opportunità
(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-04-29;8
Art. 7
(Sedute del CPO e sua convocazione)
2. La convocazione del CPO può essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore a un terzo.
3. Per la validità delle sedute del CPO è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia