Legge Regionale 29 aprile 2011 , n. 8

Istituzione del Consiglio per le pari opportunità

(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-04-29;8

Art. 7
(Sedute del CPO e sua convocazione)
1. Il Presidente del CPO convoca e presiede le sedute.
2. La convocazione del CPO può essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore a un terzo.
3. Per la validità delle sedute del CPO è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il CPO, salvo quanto disposto dalla presente legge, approva a maggioranza assoluta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione; il CPO può articolarsi in gruppi o sezioni di lavoro, anche integrati da esperti, e procedere ad audizioni e consultazioni.
5. Al fine di garantire la più ampia visibilità e conoscenza delle attività del CPO, gli ordini del giorno delle sedute e la documentazione sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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