Legge Regionale 29 aprile 2011 , n. 8

Istituzione del Consiglio per le pari opportunità

(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-04-29;8

Art. 8
(Rapporti con gli uffici regionali e con gli enti del sistema regionale)
1. Gli uffici regionali e gli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia, come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) forniscono, su richiesta del CPO, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali del CPO stesso.
2. Al CPO non può essere opposto il segreto d'ufficio; i componenti del CPO e i funzionari ammessi alle sue sedute sono in ogni caso tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni ed ai dati acquisiti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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