Legge Regionale
29 aprile 2011
, n. 8
Istituzione del Consiglio per le pari opportunità
(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-04-29;8
Art. 12
(Prima elezione)
1. L'elezione del CPO deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Ogni richiamo alla 'Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna', istituita con l.r. 16/1992, contenuto in norme e atti regionali, deve intendersi riferito al Consiglio per le pari opportunità istituito dalla presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia