Legge Regionale
29 aprile 2011
, n. 8
Istituzione del Consiglio per le pari opportunità
(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-04-29;8
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6 si provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/78, con le risorse stanziate all'UPB 4.1.1.169 'Funzionamento del Consiglio regionale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e successivi.
2. Per le spese derivanti dagli articoli 10 e 11 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000,00 euro.(11)
3. Agli oneri di 50.000,00 euro di cui al comma 2, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 7.4.0.2.210 'Fondo per altre spese correnti' per l'esercizio finanziario 2011 .
4. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.1.2.82 'La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e successivi è incrementata di 50.000,00 euro.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia