Legge Regionale
4 agosto 2011
, n. 12
Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)
(BURL n. 31, suppl. del 05 Agosto 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-08-04;12
Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di legge statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16/2007(5).
2. L'assemblea consortile delibera l'adeguamento statutario di cui all'articolo 2 sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, le quote di partecipazione non possono essere modificate in sede di adeguamento statutario ai sensi dell'articolo 2.
3. Per i PLIS già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge sono mantenute le forme di gestione in essere, ivi compresi i consorzi di servizi.
4. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'allegato A, colonna "Leggi di modifica", della l.r. 16/2007 a seguito dell'approvazione degli atti di modifica ed integrazione alle delimitazioni territoriali, di cui all'articolo 17, comma 3 e all'articolo 18, comma 5 bis, della l.r. 86/1983; l'allegato A aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. A tal fine, la rubrica della colonna "Leggi di modifica" è sostituita dalla seguente: "Atti e leggi di modifica'. Il presente comma si applica anche alle rettifiche del perimetro dei parchi deliberate ai sensi dell'articolo 18, comma 5 bis, della l.r. 86/1983, prima della data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2016'.(6)(7)
5. I consorzi di gestione delle riserve naturali Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, Pian di Spagna e Lago di Mezzola e Torbiere del Sebino sono trasformati in enti di diritto pubblico di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983, con le procedure e per gli effetti di cui all' articolo 2 della presente legge.
NOTE:
7. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14 e dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia