Legge Regionale
21 novembre 2011
, n. 17
Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea
(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-11-21;17
Art. 2
(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, partecipano alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.
1 bis. La Giunta regionale e il Consiglio regionale regolano, d’intesa, gli assetti organizzativi interni al fine di garantire il raccordo, anche con analoghe strutture statali ed europee, necessario a una più efficace partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto dell’Unione europea anche tramite la costituzione di appositi tavoli tecnici permanenti.(2)
2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti europei(3) nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:
b) all'iter di formazione degli atti, sulla base di quanto comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione in ambito nazionale;
c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE aventi ad oggetto le proposte e gli atti sui quali la Giunta regionale o il Consiglio regionale hanno espresso una posizione;
d) agli atti adottati dalla Giunta regionale per l'attuazione in via amministrativa di obblighi europei(3);
NOTE:
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 30 marzo 2017, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia