Legge Regionale 21 novembre 2011 , n. 17

Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-11-21;17

Art. 2
(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, partecipano alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.
1 bis. La Giunta regionale e il Consiglio regionale regolano, d’intesa, gli assetti organizzativi interni al fine di garantire il raccordo, anche con analoghe strutture statali ed europee, necessario a una più efficace partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto dell’Unione europea anche tramite la costituzione di appositi tavoli tecnici permanenti.(2)
2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti europei(3) nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:
a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012;(4)
b) all'iter di formazione degli atti, sulla base di quanto comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione in ambito nazionale;
c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE aventi ad oggetto le proposte e gli atti sui quali la Giunta regionale o il Consiglio regionale hanno espresso una posizione;
d) agli atti adottati dalla Giunta regionale per l'attuazione in via amministrativa di obblighi europei(3);
e) all'esecuzione da parte della Giunta regionale delle decisioni della Commissione europea o del Consiglio UE, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso le decisioni.
NOTE:
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 30 marzo 2017, n. 12. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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