Legge Regionale 21 novembre 2011 , n. 17

Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-11-21;17

Art. 7
(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)(10)
1. Il Consiglio regionale può esprimere osservazioni sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 25 della l. 234/2012.
2. Le osservazioni, di cui al comma 1, possono essere approvate anche dalla commissione consiliare competente in materia di politiche europee ai sensi del Regolamento generale del Consiglio regionale.
3. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi individuate dalla normativa vigente, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
4. La Giunta regionale effettua le valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza, in raccordo con il Consiglio regionale.
NOTE:
10. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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