Legge Regionale 21 novembre 2011 , n. 17

Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-11-21;17

Art. 8
(Legge europea(3) regionale)
1. La legge europea(3) regionale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dello Statuto d'autonomia persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 5, tenendo conto degli indirizzi formulati nella sessione europea(3). Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea(3) regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.(11)
2. La legge europea(3) regionale è presentata dal Presidente della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e approvata dal Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
3. La legge europea(3) regionale:
a) provvede al recepimento delle direttive europee(3) nelle materie di competenza regionale, rinviando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, del Consiglio regionale o della Giunta regionale, per il completamento del recepimento;
b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei(3), qualora necessario, indicando i casi nei quali la Giunta regionale può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti europei(3) di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente per l'attuazione o l'applicazione degli atti europei(3) di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) individua gli atti normativi europei(3) alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi;
g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative per l'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea;
h) dispone in via diretta qualora l'adempimento degli obblighi europei(3) comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.
4. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa rinvia. La legge regionale indica inoltre gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.
5. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa europea(3) siano contenute in altre leggi regionali.
NOTE:
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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