Legge Regionale 21 novembre 2011 , n. 17

Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-11-21;17

Art. 11 bis
(Aiuti di Stato)(13)
1. Le agevolazioni disposte con leggi regionali e gli interventi adottati in applicazione di tali leggi che si configurano come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche se non espressamente richiamate nella specifica legge che dispone le agevolazioni di cui al primo periodo. È fatto salvo il caso in cui la stessa legge regionale che dispone le agevolazioni provveda anche al relativo inquadramento ai sensi della normativa europea in tema di aiuti di Stato.(14)
2. La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 52, comma 7, della legge 234/2012, dandone esplicito riferimento nei relativi atti.
NOTE:
13. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1 della l.r. 30 marzo 2017, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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