Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 3
(Ambito di applicazione e principi dell'azione amministrativa)
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano:
a) alla Regione;
b) agli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto, costituito dagli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative e degli incarichi ad essi conferiti dalla Regione;
c) alle Aziende di servizi alla persona (ASP), di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia);
d) agli enti locali, singoli o associati, e agli altri enti pubblici ai quali la Regione conferisce funzioni amministrative;
e) ai concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della legislazione vigente e delle concessioni o convenzioni di gestione, nell'esercizio delle funzioni amministrative.
2. L'attività amministrativa, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, si svolge nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e semplicità, conformemente all'articolo 46 dello Statuto, e secondo i principi dell'ordinamento comunitario, delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'amministrazione, nonché ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove espressione dei principi costituzionali e dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.(2)
2 bis. La valutazione dell'efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa è effettuata mediante indicatori predeterminati sulla base di obiettivi individuati.(3)
3. La disciplina dell'azione amministrativa si ispira, in particolare, ai seguenti indirizzi:
a) ridurre:
1) il numero dei procedimenti e delle fasi procedimentali;
2) i termini per la conclusione dei procedimenti;
3) gli oneri meramente formali e burocratici;
b) accorpare i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, per eliminare duplicazioni e sovrapposizioni;
c) potenziare l'uso degli strumenti digitali nei rapporti interni ed esterni;
d) facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi;
d bis) uniformare la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese.(4)
NOTE:
4. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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