Legge Regionale
1 febbraio 2012
, n. 1
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria
(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1
Art. 3
(Ambito di applicazione e principi dell'azione amministrativa)
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano:
b) agli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto, costituito dagli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative e degli incarichi ad essi conferiti dalla Regione;
c) alle Aziende di servizi alla persona (ASP), di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia);
2. L'attività amministrativa, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, si svolge nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e semplicità, conformemente all'articolo 46 dello Statuto, e secondo i principi dell'ordinamento comunitario, delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'amministrazione, nonché ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove espressione dei principi costituzionali e dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.(2)
2 bis. La valutazione dell'efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa è effettuata mediante indicatori predeterminati sulla base di obiettivi individuati.(3)
3. La disciplina dell'azione amministrativa si ispira, in particolare, ai seguenti indirizzi:
b) accorpare i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, per eliminare duplicazioni e sovrapposizioni;
d) facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi;
d bis) uniformare la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese.(4)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia