Legge Regionale 
   1 febbraio 2012 
  , n. 1
  
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria
(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1
Art. 28
    (Contenuto del processo verbale di accertamento)
    
      
      
      1.  Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della l. 689/1981, deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere:
    c)  le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
d)  la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
f)  l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'articolo 6 della l. 689/1981;
g)  l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito o al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della l. 689/1981;
      
      
      2.  In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.
    
      
      
      3.  Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa all'ente individuato a norma dell'articolo 26.
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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