Legge Regionale
27 febbraio 2012
, n. 3
Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2)
(BURL n. 9, suppl. del 29 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-27;3
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, adegua la normativa regionale in materia di attività di artigianato, commercio, estetista ed acconciatore alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi del mercato interno, al fine di perseguire, garantendo la libera prestazione dei servizi nel territorio regionale, l'obiettivo di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche nell'ambito delle competenze della Regione e dei comuni.
2. La Regione assicura, nel rispetto dei principi fissati dalla direttiva 2006/123/CE e dell'obiettivo di cui al comma 1, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell'Unione europea, la libertà di stabilimento, nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia