Legge Regionale 27 febbraio 2012 , n. 3

Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2)

(BURL n. 9, suppl. del 29 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-27;3

Art. 3
(Attività di estetista)
1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista è esercitato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), dal regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), dalla legge regionale 15 settembre 1989, n. 48 (Disciplina dell'attività di estetista) in quanto compatibile, dal decreto del direttore generale regionale alla sanità 13 marzo 2003, n. 4259 (Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste), nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. L'attività di estetista è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico del comune in cui si intende svolgere l'attività, laddove istituito, o al medesimo comune territorialmente competente.
3. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l'esercizio dell'attività di estetista in Regione Lombardia.
4. [Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della l. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi.](5)
5. Le imprese che esercitano l'attività professionale di estetista ai sensi del presente articolo possono temporaneamente continuare ad operare e devono adeguarsi ai requisiti di cui alla l. 1/1990, in quanto compatibili, alla l.r. 48/1989, alle linee guida regionali e ai regolamenti comunali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 aprile 2009, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma con sentenza n. 98/2013. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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