Legge Regionale
27 febbraio 2012
, n. 3
Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2)
(BURL n. 9, suppl. del 29 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-27;3
Art. 4
(Attività di acconciatore)
1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), dal regolamento regionale adottato ai sensi della l.r. 73/1989, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. L'attività di acconciatore è soggetta alla SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo sportello unico del comune in cui si intende svolgere l'attività, laddove istituito, o al medesimo comune territorialmente competente.
3. Le disposizioni della l. 174/2005 e quelle, in quanto compatibili, previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l'esercizio dell'attività di acconciatore in Regione Lombardia.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia