Legge Regionale 27 febbraio 2012 , n. 3

Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2)

(BURL n. 9, suppl. del 29 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-27;3

Art. 4(6)
(Attività di acconciatore)
1. L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l’esercizio delle funzioni amministrative afferenti all’attività di acconciatore e sono definite le modalità per lo svolgimento dell’attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella legge 174/2005.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l’attività. Il subingresso nell’attività di acconciatore e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell’ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell’attività.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 aprile 2009, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 30 giugno 2026, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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