Legge Regionale
27 febbraio 2012
, n. 3
Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2)
(BURL n. 9, suppl. del 29 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-27;3
Art. 28
1. La Regione Lombardia entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua, ove necessario, gli atti di programmazione di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2010 e relative modalità applicative ed atti attuativi, gli indirizzi di cui all'articolo 68 della l.r. 6/2010, gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui all'articolo 17 della l.r. 6/2010, nonché adotta gli atti di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 4 ter, della l.r. 6/2010.
2. Le disposizioni previste dagli atti di cui al comma 1, in quanto compatibili, continuano ad applicarsi, fino al relativo adeguamento.
3. I comuni, entro centottanta giorni, adeguano, ove necessario, i propri strumenti urbanistici del territorio ai criteri regionali di cui agli articoli 4 e 149 della l.r. 6/2010.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia