Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 2
(Classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)
1. Ai fini della presente legge, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, infraregionale e, ove di interesse locale, interregionale si articolano in:
a) servizi ferroviari;
b) servizi su impianti fissi e a guida vincolata, quali a titolo esemplificativo linee tranviarie, metropolitane e filoviarie, su impianti a fune, quali a titolo esemplificativo funivie e funicolari, e su altri impianti di risalita;
c) servizi automobilistici;
d) servizi di navigazione;
e) servizi aerei ed elicotteristici.
2. I servizi di cui al comma 1 si classificano in:
a) servizi di linea, qualora siano organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata, anche mediante servizi innovativi organizzati con modalità particolari, quali a titolo esemplificativo i servizi a chiamata;
b) servizi non di linea, negli altri casi.
2 bis. I servizi di cui al comma 1, lettera a) si classificano in:(9)
a) servizi svolti in modalità ferroviaria ordinaria;
b) servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di cui alla lettera a) svolti in modalità automobilistica a carattere temporaneo resi necessari dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) servizi integrativi dei servizi di cui alla lettera a) svolti in modalità automobilistica in maniera stabile e continuativa.
3. I servizi di cui al comma 1, lettere b) e c), allorché di linea, si classificano in:
a) servizi comunali, che sono svolti nell'ambito del territorio di un comune o, limitatamente ai servizi svolti su impianti fissi e a guida vincolata, che sono svolti, anche parzialmente, nell'ambito del territorio del comune capoluogo di provincia;
b) servizi di area urbana, che collegano il comune capoluogo di provincia con i comuni ad esso conurbati, caratterizzati da elevata frequenza e fermate capillari, salvo quanto previsto alla lettera a);
c) servizi interurbani, che sono svolti nel territorio di più comuni, anche appartenenti a province diverse, salvo quanto previsto alla lettera a).
c bis) servizi automobilistici interurbani di rango regionale, intesi come servizi interurbani primari che completano in modo integrato la rete fondamentale dell’offerta di trasporto pubblico di livello regionale, caratterizzati da frequenza costante, svolti su percorsi insistenti sulle principali direttrici viarie.(10)
4. Sono ricompresi nei servizi di linea:
a) i servizi di collegamento al sistema aeroportuale;
b) i servizi finalizzati, intesi come i servizi effettuati con programma di esercizio esposto al pubblico, con vincolo di percorso autorizzato e ad offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di persone;
c) i servizi di granturismo, intesi come i servizi aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche;
c bis) i servizi di navigazione sul sistema dei navigli lombardi e delle idrovie collegate.(11)
c ter) i servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 bis.(12)
5. Sono ricompresi nei servizi non di linea:
a) i servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), ivi compresi quelli rivolti ad una particolare categoria di persone, senza vincolo di percorso autorizzato e di programma di esercizio esposto al pubblico, ove il servizio sia richiesto e remunerato da un terzo committente;
b) i servizi di taxi e di noleggio con conducente effettuati ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e degli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
6. Sono servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale i servizi non convenzionali, quali a titolo esemplificativo sistemi che prevedano l'uso collettivo dei veicoli e delle biciclette, parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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