1. Spettano alle comunità montane le funzioni e i compiti che riguardano il rispettivo territorio relativamente a:
a) impianti a fune di ogni tipo aventi finalità turistico-ricreative e relative infrastrutture di interscambio, con esclusione delle funzioni amministrative relative agli impianti a fune, di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a) e 6, comma 2, lettera a);
b) servizio di vigilanza sull'esercizio di impianti di cui alla lettera a).
2. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite alle comunità montane dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la presente legge.
3. Le comunità montane possono affidare, previo accordo, l'esercizio delle funzioni di propria competenza alle province o alle agenzie per il trasporto pubblico locale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia