Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 5
(Funzioni delle comunità montane)
1. Spettano alle comunità montane le funzioni e i compiti che riguardano il rispettivo territorio relativamente a:
2. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite alle comunità montane dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la presente legge.
2 bis. I comuni possono avvalersi della collaborazione delle Comunità montane di cui fanno parte, per la redazione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico per il territorio di competenza.(46)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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