Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 6
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni esercitano le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri enti locali, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. I comuni esercitano in forma associata con gli altri enti locali, nell'ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti:
a) la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei servizi comunali e di area urbana, di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), nonché dei servizi in aree a domanda debole o diffusa;
b) la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997, che interessano il territorio di un solo comune, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipulazione di accordi o intese con Stati esteri o con enti territoriali interni ad altri Stati;
c) l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di cui alla lettera a), con la precisazione che in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell'ambito del territorio del comune capoluogo di provincia, la competenza spetta al comune capoluogo di provincia; in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell'ambito del territorio del comune capoluogo di Regione, la competenza spetta al comune capoluogo di Regione;
d) l'approvazione del sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza, nonché la determinazione delle tariffe, in conformità al regolamento di cui all'articolo 44, e la trasmissione dei relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali;
e) la stipulazione dei contratti di servizio, l'erogazione dei corrispettivi e l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;
f) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti gli impianti fissi che operano nel territorio comunale, quali a titolo esemplificativo linee tramviarie, filoviarie, metropolitane, gli ascensori e le scale mobili utilizzati quali impianti di risalita di trasporto pubblico locale e gli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui ai servizi comunali e di area urbana individuati alla lettera a);
g) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), anche effettuati a chiamata;
h) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché il rilascio delle autorizzazioni per l'alienazione degli autobus di linea;
i) l'individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza e degli standard minimi qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell'arredo e informazione che devono essere rispettati, anche mediante la promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti; l'individuazione dei criteri per garantire l'accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone svantaggiate e i portatori di handicap, nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, l'accertamento di cui all'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso e delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi comunali e di area urbana, anche effettuati a chiamata, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;
3. I comuni esercitano singolarmente le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti:
a) l'approvazione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, da redigersi in conformità alla programmazione regionale e previo parere favorevole, da parte delle agenzie territorialmente interessate, sui profili di competenza;
b) l'adozione dei provvedimenti relativi alla viabilità comunale necessari a garantire l'accessibilità, con il trasporto pubblico e privato, dei punti di interscambio con le reti di forza, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie, metropolitane e metrotramviarie;
c) la determinazione, nel rispetto dell'unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall'agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle agenzie, con l'obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l'entità in accordo con le agenzie e gli altri enti locali interessati;
d) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti le interferenze, quali a titolo esemplificativo gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti e linee telefoniche;
e) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio comunale, nonché di tutti i sistemi metropolitani;
f) limitatamente ai comuni non capoluogo di provincia e previo parere favorevole dell'agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio, l'istituzione, l'affidamento, la stipulazione dei contratti e l'erogazione dei relativi corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario integrato regionale di cui all'articolo 44, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall'agenzia per il trasporto pubblico locale;
4. Sono conferite ai comuni, che le esercitano in conformità alla disciplina di cui all'articolo 48, le funzioni e i compiti concernenti:
a) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
b) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;
c) il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'articolo 91 del d.p.r. 631/1949.
5. Le funzioni e i compiti di cui al comma 4, lettere a) e b), sono esercitate sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia