Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 10
(Programma regionale della mobilità e dei trasporti)
1. Il programma regionale della mobilità e dei trasporti configura il sistema delle relazioni di mobilità, sulla base dei relativi dati di domanda e offerta, confrontandolo con l'assetto delle infrastrutture esistenti e individuando le connesse esigenze di programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in coerenza con gli strumenti di programmazione socio-economica e territoriale della Regione e tenendo conto, laddove già adottata, della programmazione definita dalle agenzie per il trasporto pubblico locale e dagli enti locali. In particolare, il programma provvede a:
a) individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche, in relazione all'evoluzione dell'offerta infrastrutturale e della domanda di mobilità generata dal sistema territoriale lombardo, nonché agli scenari socio-economici di breve e medio periodo;
2. Il programma regionale della mobilità e dei trasporti può articolarsi in sezioni funzionali predisposte ed approvate anche in tempi diversi tra loro, ferma restando la loro configurazione in forma integrata, relative a:
g) mobilità sostenibile, con l'obiettivo di promuovere, di concerto con gli enti e le aziende interessate, l'utilizzo di strumenti tra i quali le piste ciclabili, le corsie preferenziali protette, il car sharing, il bike sharing e ogni altro strumento atto a favorire la diffusione di tecnologie e mezzi innovativi ad impatto zero.
3. La proposta di programma o di singola sezione funzionale ed i relativi aggiornamenti sono elaborati dalla Regione sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 15, nonché dei dati dell'indagine di cui al comma 5 e di eventuali altre informazioni disponibili, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale.
4. Le proposte sono adottate almeno ogni otto anni dalla Giunta regionale e quindi trasmesse al Consiglio regionale per la loro approvazione. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, può deliberare modifiche o integrazioni al sistema delle azioni definito dal programma regionale della mobilità e dei trasporti, a condizione che non alterino i contenuti sostanziali della programmazione degli interventi ivi prevista e che siano coerenti con gli obiettivi e le strategie indicate nel medesimo programma. Tra le suddette modifiche o integrazioni deve intercorrere un lasso temporale non inferiore a due anni.(19)
5. La Regione svolge, con cadenza almeno quinquennale, un'indagine origine-destinazione dei flussi di mobilità al fine di acquisire dati ed informazioni utili per il monitoraggio, l’attuazione e l'aggiornamento del programma regionale della mobilità.(20)
6. Gli investimenti per interventi infrastrutturali previsti dal programma regionale della mobilità e dei trasporti e dai suoi aggiornamenti sono individuati nell'ambito del documento strategico annuale previsto dall'articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e finanziati dalle leggi di programmazione economico-finanziaria regionale.
NOTE:
19. Il comma è stato modificato dall'art. 29, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8 e successivamente dall'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia