Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 15
(Sistema di monitoraggio)
1. La Regione, d'intesa con le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), e l'ente di cui all'articolo 40, e sentita la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, anche al fine di costituire la base dati utile per l'elaborazione degli strumenti di programmazione, cura la realizzazione di un sistema informativo di monitoraggio per la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, omogeneo sul territorio regionale, finalizzato alla verifica del livello di soddisfazione dell'utenza, di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati dai soggetti gestori, nonché alla acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per supportare le scelte regionali in merito al riparto delle risorse destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. La Regione individua il livello minimo dei dati del sistema di monitoraggio e gli standard uniformi ed omogenei sul territorio regionale per il loro reperimento, disciplinando, in particolare, gli indicatori, le modalità tecnico-operative, i tempi della rilevazione, anche presso gli utenti, e di trasmissione dei dati, nonché la tipologia dei dati da rendere accessibili al pubblico.
3. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termine, la Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), e l'ente di cui all'articolo 40, sospendono in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio.
3 bis. Agli enti e alle agenzie per il trasporto pubblico locale titolari degli affidamenti che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, la Regione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, sospende, in tutto o in parte, l’erogazione dei trasferimenti destinati al sostegno degli oneri per il trasporto pubblico locale, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.(23)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia