Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 16
(Informazione all'utenza)
1. La Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), l'ente di cui all'articolo 40 e le aziende di trasporto assicurano, mediante l'adozione di standard uniformi, la divulgazione all'utenza e l'omogeneità delle informazioni sui servizi di trasporto pubblico, anche in relazione alle politiche regionali nel settore della mobilità e delle infrastrutture. In tale ambito ogni agenzia per il trasporto pubblico locale garantisce la predisposizione della mappa delle linee e degli orari del trasporto pubblico nel bacino di competenza.
2. La Regione e le agenzie per il trasporto pubblico locale promuovono, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la realizzazione, la partecipazione e la sponsorizzazione di apposite iniziative e l'adozione di idonei strumenti di comunicazione, anche mediante il ricorso a tecnologie di informazione innovative e a specifiche politiche di promozione del sistema.
3. Al fine di realizzare le iniziative di cui al presente articolo, le aziende sono tenute a fornire i dati e le informazioni sui servizi di trasporto pubblico nei termini e con le modalità stabiliti con atto di Giunta regionale; alle aziende che non forniscono, nei termini stabiliti, le informazioni e i dati, previa diffida e fissazione di un congruo termine, gli enti competenti sospendono in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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