Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 17
(Risorse per il trasporto pubblico locale)
1. I servizi di trasporto pubblico locale, qualitativamente e quantitativamente finalizzati a soddisfare la domanda di mobilità delle persone, sono definiti:
a) quanto ai servizi ferroviari, dalla Regione, nel programma dei servizi ferroviari, sulla base delle risorse finanziarie a carico del bilancio regionale;
b) quanto ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dalle agenzie per il trasporto pubblico locale, nei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del presente articolo;
c) quanto ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) sui laghi d'Iseo, Endine e Moro, dall'ente di cui all'articolo 40, sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 3.
2. Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio annuale e pluriennale e sentite le agenzie per il trasporto pubblico locale, definisce i criteri per l'individuazione dei costi standard e dei fabbisogni di mobilità, l'ammontare complessivo delle risorse a carico del bilancio regionale e destinate al finanziamento dei servizi di cui al comma 1, lettera b), nonché, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, delle risorse per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza delle agenzie per il trasporto pubblico locale. La Giunta regionale definisce i criteri di distribuzione delle suddette risorse fra i diversi bacini in conformità alla disciplina di cui al comma 4.(25)
3. La Giunta regionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio annuale e pluriennale e d'intesa con l'ente di cui all'articolo 40, definisce l'ammontare complessivo delle risorse a carico del bilancio regionale per il finanziamento dei servizi di cui al comma 1, lettera c).
4. Il riparto delle risorse regionali di cui al comma 2è determinato, in conformità ad apposita disciplina adottata dalla Giunta regionale, con riferimento:
a) ai costi standard dei servizi, tenendo conto delle diverse modalità di trasporto, nonché di indicatori strutturali relativi alla popolazione e alle caratteristiche territoriali;
b) ai fabbisogni di mobilità.
c) (26)
5. Nella definizione della disciplina di cui al comma 4, la Giunta regionale tiene conto, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 15, delle ulteriori risorse destinate al rinnovo del parco mezzi, dell'entrata in servizio di nuove infrastrutture, nonché della necessità di perseguire e mantenere l'equilibrio del sistema, anche con riferimento alla graduale evoluzione del modello di contribuzione pubblica dal criterio dei costi storici a quello dei costi standard per il finanziamento dei servizi.
6. In ciascuno dei bacini di cui all'articolo 7, le agenzie per il trasporto pubblico locale, d'intesa con gli enti locali, definiscono, anche attraverso forme integrative di finanziamento, le risorse finanziarie, aggiuntive rispetto a quelle di cui al comma 2, poste a carico degli enti locali medesimi, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio annuale e pluriennale, per il finanziamento dell'offerta complessiva dei servizi di trasporto pubblico locale organizzati dall'agenzia e stipulano appositi accordi con la Regione, gli enti locali ed eventuali altri soggetti finanziatori al fine di:
a) definire termini, condizioni e modalità di erogazione per il triennio successivo delle risorse disponibili per il finanziamento dei servizi di propria competenza, risultanti dall'insieme delle risorse regionali e delle risorse a carico degli enti locali e di altri soggetti individuate ai sensi del presente articolo;
b) definire i parametri per il conseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza dei servizi per il triennio successivo.
7. In caso di ritardo da parte delle agenzie per il trasporto pubblico locale o degli enti competenti nell'adempimento di determinazioni assunte dalla Regione, la medesima, previa diffida e fissazione di un congruo termine, sospende in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione delle risorse per tutta la durata dell'inadempimento.
8. La Giunta regionale può attribuire alle agenzie per il trasporto pubblico locale un sostegno finanziario a copertura dei maggiori oneri per servizi di trasporto pubblico locale nel caso di calamità naturali, nel caso di eventi straordinari verificatisi in aree di difficile accessibilità dovuta alle caratteristiche morfologiche del territorio, nel caso di provvedimenti straordinari ed urgenti per la sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico, nonché nel caso di aree temporaneamente non dotate di un'idonea copertura da parte della rete ferroviaria, a causa di interventi infrastrutturali.(27)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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