Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 23
(Beni e dotazioni patrimoniali)
1. Per garantire condizioni e criteri di equità ed un trattamento non discriminatorio degli operatori per l'accesso al mercato del territorio regionale, le agenzie per il trasporto pubblico locale individuano, previo parere favorevole della Giunta regionale, i beni essenziali, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per l'esercizio del trasporto pubblico locale finanziati, anche parzialmente, con risorse pubbliche, che sono messi a disposizione del gestore a condizioni economiche predefinite e non discriminatorie, salvo quanto previsto, per i gestori uscenti, dall'articolo 4, commi da 29 a 35, del d.l. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011.
2. Sono in ogni caso ricompresi fra i beni essenziali per l'esercizio del trasporto pubblico locale reti, impianti fissi, materiale rotabile filo metro tranviario e relativi depositi, nonché i sistemi di bigliettazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).(31)
3. Qualora l'agenzia per il trasporto pubblico locale non possa inserire i depositi del gestore uscente tra i beni essenziali, considerato che l'approvvigionamento sul mercato di tali impianti risulta particolarmente complesso ed oneroso, al fine di garantire l'equità sopra richiamata, l'agenzia, di concerto con gli enti locali, individua idonee aree di parcheggio al fine di garantire ad ogni operatore interessato la possibilità di effettuare il servizio a parità di oneri con i concorrenti.
4. Le agenzie per il trasporto pubblico locale definiscono i limiti, le condizioni e le modalità per la partecipazione alla procedura per l'affidamento di un servizio di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti proprietari dei beni individuati ai sensi dei commi 1 e 2 come essenziali per l'esercizio del medesimo servizio oggetto di affidamento.
5. I beni non essenziali per l'esercizio del trasporto pubblico locale, finanziati a qualsiasi titolo, anche parzialmente, con risorse pubbliche, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per gli anni indicati ai sensi di legge. Qualora il gestore uscente non ceda la proprietà di detti beni strumentali al nuovo gestore, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo; in tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione, il nuovo gestore gode del diritto di prelazione.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai comuni non capoluogo di provincia che istituiscono ed affidano servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera f), e all'ente di cui all'articolo 40.
NOTE:
31. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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