Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 24 bis
1. Nel rispetto dei parametri fissati dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004 in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 218/2003, sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti tipologie di infrazioni:
a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati sia al loro specifico impiego nel servizio. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio di noleggio con mezzi non adibiti al servizio di noleggio, non revisionati, non muniti di cronotachigrafo funzionante, non muniti di sistemi antincendio e di sicurezza, nonché nell’accertata violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 285/1992 che comportino il fermo del veicolo;
b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni all’attività di noleggio di autobus con conducente. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio di noleggio con autobus non indicati alla provincia o alla Città metropolitana e dunque non presenti nel Registro regionale telematico di cui all’articolo 5 del regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente);
c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest’ultima intesa come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell’impresa, sia dei requisiti sia degli atti necessari al corretto svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente. Dette infrazioni consistono nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio la carta di circolazione, il certificato di abilitazione professionale del conducente del mezzo utilizzato e la copia dei documenti di cui all’articolo 6, comma 4, del regolamento regionale 6/2014;
d) infrazioni relative alla omessa o tardiva comunicazione alla provincia competente o alla Città metropolitana delle circostanze di cui all’articolo 3, comma 2, all’articolo 5, comma 8, lettera a), e all’articolo 7, comma 3, del regolamento regionale 6/2014;
e) mancato o ritardato pagamento della quota di iscrizione annuale al Registro regionale di cui all’articolo 5, comma 7 e comma 8, lettera b), del regolamento regionale 6/2014.
2. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
3. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera b), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
4. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera c) e lettera d), sono sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00.
5. Le infrazioni cui al comma 1, lettera e), sono sanzionate con il versamento dell’importo dovuto per la quota di iscrizione annuale al Registro regionale, maggiorato del 30 per cento.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino alla sanzione massima, come previsto al punto 1) della tabella di cui all’Allegato A della presente legge.
7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dalle province e dalla Città metropolitana, che li destinano al finanziamento delle funzioni di cui al regolamento regionale 6/2014 e alla tenuta delle sezioni provinciali del Registro telematico.
8. Le province e la Città metropolitana dispongono, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell’esercizio dell’attività quando un’impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), oppure inerenti le disposizioni relative ai conducenti di cui all’articolo 6 della legge 218/2003, sulla base dei seguenti parametri:
a) il numero di infrazioni che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che hanno disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione in tali casi viene disposta per un minimo di venti giorni sino a un massimo di quaranta giorni;
b) nel caso di commissione di almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità dell’impresa immatricolati per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, la sospensione viene disposta per un minimo di trenta giorni sino a un massimo di sessanta giorni.
9. Le province e la Città metropolitana procedono alla sospensione dell’esercizio dell’attività quando un’impresa commette, nel corso di un anno, infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 1, lettera c), sulla base dei seguenti parametri:
a) il numero di infrazioni che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che hanno disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione non può comunque superare il numero di dieci. La sospensione in tali casi viene disposta per un minimo di sette giorni sino a un massimo di trenta giorni;
10. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9, è da intendersi infrazione grave quella che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.
11. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, come previsto al punto 2) della tabella di cui all’Allegato A della presente legge:
12. Incorre, inoltre, nel provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività l’impresa che:
a) non provvede alla corresponsione della quota di iscrizione di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 5 del regolamento regionale 6/2014, sino all’avvenuto pagamento di quanto dovuto;
b) non regolarizza la propria posizione entro il termine massimo previsto dalla diffida di cui all’articolo 7, comma 2, del regolamento regionale 6/2014, sino all’effettiva reintegrazione del requisito.
13. Le province e la Città metropolitana dichiarano il divieto di prosecuzione dell’attività, con conseguente cancellazione dal Registro di cui all’articolo 5 del regolamento regionale 6/2014, nei casi in cui:
b) l’impresa incorre, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;
c) l’impresa utilizza, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici, in violazione dell’articolo 6, comma 2, del regolamento regionale 6/2014;
d) l’impresa che sia incorsa nel provvedimento di sospensione di cui al comma 12, lettera b), non regolarizza la propria posizione entro e non oltre centoventi giorni;
e) l’impresa non adotta il regime di contabilità separata di cui all’articolo 10 del regolamento regionale 6/2014.
14. Il divieto di prosecuzione dell’attività comporta l’impossibilità per l’azienda sanzionata di presentare una nuova SCIA su tutto il territorio regionale:
a) per il periodo di un anno a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, nei casi di cui al comma 13, lettere a), b), c) ed e);
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia