Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 25
(Ruolo dei conducenti)
1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 21/1992, il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
2. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni ed è ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia:
2 bis. L'iscrizione nel ruolo di ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte dei comuni compresi nel territorio della provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.(33)
3. Sono iscritti al ruolo dei conducenti coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui al presente articolo.
4. Risponde al requisito di idoneità chi:
6. Risponde al requisito di professionalità chi ha superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio, anche con riferimento alla conoscenza di almeno una lingua straniera.
7. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:
b) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia