Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 25
(Ruolo dei conducenti)
1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 21/1992, il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
2. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni ed è ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia:
a) conducenti di autovetture;
b) conducenti di motocarrozzette;
c) conducenti di natanti;
d) conducenti di veicoli a trazione animale.
2 bis. L'iscrizione nel ruolo di ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte dei comuni compresi nel territorio della provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.(33)
3. Sono iscritti al ruolo dei conducenti coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui al presente articolo.
4. Risponde al requisito di idoneità chi:
a) non abbia riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
b) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
5. Il requisito di idoneità non è soddisfatto sino a quando non sia intervenuta riabilitazione.
6. Risponde al requisito di professionalità chi ha superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio, anche con riferimento alla conoscenza di almeno una lingua straniera.
7. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:
a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
b) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
c) il possesso del titolo professionale idoneo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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