Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 35
(Procedure e garanzie per il trasferimento del personale)
1. La Regione prevede nella documentazione per l’affidamento dei servizi ferroviari e nel relativo contratto di servizio, la disciplina obbligatoria della clausola sociale con riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite a livello nazionale; la documentazione di gara e il contratto di servizio devono prevedere che l’inadempimento degli obblighi previsti nella clausola sociale in corso di esecuzione del contratto rileva come causa di risoluzione del rapporto.(217)
NOTE:
217. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. oooooooo) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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