Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 38
(Accesso all'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)
1. La Regione individua in accordo con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria i criteri di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, con priorità per i servizi di trasporto pubblico regionale oggetto dei contratti di servizio, nel rispetto della disciplina di settore.(227)
1 bis. La capacità dell’infrastruttura ferroviaria regionale è strutturata secondo un catalogo di capacità, volto a ottimizzare la struttura geometrica della capacità suddivisa per tipologia di servizio. Il catalogo di capacità viene redatto dal gestore dell’infrastruttura ed approvato dalla Regione sulla base dei criteri di cui al comma 1, ed è utilizzato ai fini della redazione del progetto orario secondo quanto previsto dal prospetto informativo della rete.(228)
2. Per l'utilizzo della capacità di infrastruttura e per la fruizione dei servizi erogati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria è dovuto dalle imprese ferroviarie il pagamento di canoni e di corrispettivi, determinati nel rispetto della disciplina regolatoria vigente e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti. I canoni ed i corrispettivi sono definiti in misura tale da garantire la copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per la circolazione e per gli ulteriori servizi erogati alle imprese ferroviarie. Il costo sostenuto dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per l'energia elettrica di trazione erogata alle imprese ferroviarie è imputato a ciascuna di esse, tenendo conto del consumo energetico di ciascuna tipologia di treno.(229)
NOTE:
227. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. vvvvvvvv) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

228. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. wwwwwwww) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

229. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. xxxxxxxx) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

230. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. yyyyyyyy) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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