Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 44
(Sistema tariffario integrato regionale e bigliettazione interoperabile)(251)
1. In coerenza con i principi di cui all’articolo 43, la Giunta regionale disciplina con regolamento i criteri e le modalità di applicazione ai servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del sistema tariffario integrato regionale, caratterizzato dai seguenti elementi:(252)
a) l’adozione, ai sensi dell’articolo 7, comma 13, lettera c), di sistemi tariffari di bacino aventi caratteristiche uniformi sul territorio regionale, che prevedano per ciascuna categoria di titolo di viaggio integrazioni tariffarie obbligatorie tra i servizi comunali, di area urbana, interurbani e ferroviari;
b) l’adozione di una tariffa unica regionale che consenta i collegamenti tra i bacini, salvi gli accordi di cui al comma 2;
c) titoli di viaggio integrati che favoriscano l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto pubblico situati anche in bacini diversi.
2. La Regione e le agenzie per il trasporto pubblico locale territorialmente competenti possono concordare l'inclusione dei servizi che attraversano il territorio di più bacini nel sistema tariffario di uno dei bacini interessati.
3. Il sistema tariffario integrato regionale persegue l'integrazione con i sistemi tariffari relativi ai servizi ferroviari interregionali, nazionali ed internazionali; a tal fine, la Giunta regionale intraprende le azioni necessarie, anche concordando con le imprese ferroviarie che erogano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo termini e modalità dell'integrazione tariffaria.
3 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire uniformità, interoperabilità e sicurezza nel sistema tariffario regionale, realizza e gestisce una piattaforma digitale per la gestione dei titoli di viaggio digitali e interoperabili e disciplina, anche mediante direttive vincolanti e nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, il funzionamento della piattaforma digitale, la raccolta dei dati di bigliettazione e dei dati dei servizi di trasporto effettuata mediante supporti tecnologicamente innovativi relativi ai servizi soggetti ad obbligo di servizio espletati sul territorio regionale. La Giunta regionale definisce l’architettura e le modalità di gestione della piattaforma, ivi inclusi eventuali modelli di governance e le modalità di finanziamento della gestione e dell’implementazione del sistema, nonché le regole per l’integrazione con la piattaforma dei sistemi aziendali. Le regole di gestione e utilizzo dell’infrastruttura, nonché di integrazione con la stessa, devono essere applicate dal gestore del servizio ferroviario regionale, dalle agenzie di trasporto pubblico locale, nonché dagli operatori dei servizi di trasporto pubblico locale della Lombardia.(253)
3 ter. La Regione, anche per il tramite delle agenzie per il trasporto pubblico locale, coordina lo sviluppo di sistemi di bigliettazione innovativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).(253)
3 quater. La Giunta regionale può effettuare indagini relative alle modalità di utilizzo da parte degli utenti dei titoli di viaggio integrati regionali e locali per acquisire elementi inerenti il riparto degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio integrati regionali e locali.(253)
4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:(254)
a) i titoli di viaggio obbligatori validi per gli spostamenti interbacino e a livello di bacino, ivi compresi i servizi su impianti fissi e a guida vincolata e su impianti a fune, i servizi non convenzionali e i servizi di navigazione di linea;
b) le linee guida per la determinazione, da parte delle agenzie per il trasporto pubblico locale e dell'ente di cui all'articolo 40, previa intesa con la Regione per i servizi ferroviari, della zonizzazione, dei livelli tariffari e dei titoli di viaggio aggiuntivi per quanto riguarda i sistemi tariffari di bacino di cui al comma 1, lettera a);
c) i livelli tariffari applicabili e le modalità di individuazione della polimetrica per il computo delle tariffe dei titoli di viaggio validi per gli spostamenti di cui al comma 1, lettere b) e c);
e) le forme obbligatorie di governo e di gestione del sistema tariffario regionale e le conseguenze in caso di mancata adesione, ivi inclusa la previsione della sospensione, per il periodo di inadempimento, dell'erogazione delle risorse regionali per l’evoluzione del sistema di bigliettazione elettronica o digitale e per servizi complementari a favore delle agenzie o dei corrispettivi a favore degli operatori;(256)
f) le linee guida per il riparto degli introiti derivanti dai titoli di viaggio utilizzati per le relazioni tra i diversi bacini;
g) le caratteristiche minime obbligatorie delle reti di vendita e validazione, anche al fine di garantire l’interoperabilità dei titoli integrati regionali;(257)
h) le modalità di adeguamento delle tariffe dei titoli di viaggio di competenza regionale che tengano conto della dinamica inflattiva dei costi generalizzati e di settore e dell'incremento dell'offerta e della qualità del servizio, misurato attraverso la definizione di idonei indicatori;(258)
i) le condizioni di trasporto minime comuni per quanto concerne l'utilizzo dei titoli di viaggio;
j) le modalità per l'erogazione di indennizzi a favore dell'utenza e per l'adozione di forme di agevolazione straordinarie a carattere temporaneo;
k) le modalità di determinazione della quota degli introiti tariffari destinata a concorrere alla copertura dei costi di istituzione e di funzionamento delle agenzie;
l) i tempi e le modalità per l'introduzione del sistema tariffario regionale, le norme transitorie da applicare nella fase di adeguamento dei sistemi tariffari vigenti al nuovo sistema tariffario integrato regionale e le eventuali conseguenze in caso di mancato rispetto della tempistica, ivi inclusa la possibilità di sospendere gli adeguamenti tariffari e di prevedere livelli tariffari mediamente superiori negli ambiti in cui è maggiore il livello di integrazione tariffaria.
5 bis. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni di cui all’articolo 6, comma 3, lettera f), e l’Autorità di Bacino lacuale di Iseo, Endine e Moro:(261)
a) in materia di determinazione delle tariffe dei servizi di competenza procedono all’aggiornamento delle tariffe degli stessi servizi secondo la disciplina nazionale vigente e sulla base delle deliberazioni emanate dall’Autorità di regolazione dei trasporti;(262)
b) per l’adeguamento delle tariffe dei titoli di viaggio integrati di bacino, ove applicabile, attribuiscono agli indicatori di qualità e quantità una pesatura in base al volume di servizio espletato nel bacino di competenza (treni*km e vetture*km) su base annua in riferimento al periodo precedente; tale adeguamento si basa sul metodo previsto dalla disciplina vigente;(263)
c) nel biennio successivo all’entrata in vigore di un sistema tariffario integrato di bacino non applicano l’adeguamento delle tariffe.
5 ter. Fino alla completa attuazione del modello regionale di integrazione tariffaria per il sistema tariffario ferroviario regionale si applicano le seguenti disposizioni: (264)
a) i gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
b) i gestori, per il computo delle tariffe, utilizzano la tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni, approvata dalla Regione con provvedimento del dirigente competente, indipendentemente dal fatto che le stazioni siano situate su singole linee o su linee diverse, ovvero collegate da itinerari diversamente gestiti;
c) la tavola unificata delle polimetriche delle distanze individua tutte le relazioni a cui è applicata la tariffa ferroviaria regionale e determina le percorrenze alle quali applicare i livelli tariffari previsti;
d) i gestori vendono titoli di viaggio per tutte le origini e destinazioni comprese tra le stazioni delle relazioni individuate ai sensi della lettera c) e consentono l’uso dei propri treni da parte di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio emessi da altri gestori di servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia;
e) gli introiti sono ripartiti in proporzione ai chilometri percorsi con ogni gestore sulla base delle polimetriche di cui alla lettera b). È fatta salva la facoltà per i gestori di stabilire, mediante accordi, una diversa ripartizione degli introiti di propria spettanza;
f) le disposizioni del presente comma si applicano a tutti i titoli di viaggio obbligatori, come definiti dal regolamento regionale di cui al presente articolo;
g) il sistema tariffario unico regionale è altresì integrato con i sistemi tariffari applicati ai servizi ferroviari interregionali, nazionali e internazionali. La Giunta regionale intraprende le azioni necessarie per il mantenimento e lo sviluppo dell’unitarietà del sistema ferroviario nazionale all’interno del territorio lombardo e dell’integrazione tra i servizi dei diversi gestori, anche prevedendo obblighi di integrazione a carico delle imprese ferroviarie che erogano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo.
NOTE:
251. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. hhhhhhhhh) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
252. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. iiiiiiiii) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
253. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. jjjjjjjjj) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
254. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. kkkkkkkkk) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
255. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. lllllllll) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
256. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. mmmmmmmmm) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
257. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. nnnnnnnnn) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
258. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ooooooooo) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
259. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. ppppppppp) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
260. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. qqqqqqqqq) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
261. Il comma è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. c) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. rrrrrrrrr) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
262. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. sssssssss) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
263. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ttttttttt) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
264. Il comma è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. c) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. uuuuuuuuu) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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