Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 45
(Agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)
1. La Giunta regionale può individuare e disciplinare con provvedimenti le agevolazioni differenziandole in relazione alle categorie e alle tipologie degli utenti, individuati come beneficiari delle medesime agevolazioni; tali agevolazioni possono essere definite sulla base di indicatori di situazione economica e familiare e concesse sotto forma di titoli di viaggio che abilitano gratuità o riduzioni o sotto forma di buoni e contributi, per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel territorio regionale.(265)
2. In caso di riduzione degli introiti tariffari imputabili esclusivamente all'introduzione di agevolazioni tariffarie da parte della Regione o di altri enti, i medesimi enti individuano adeguate forme di compensazione, previa documentata dimostrazione dell'impatto negativo subito dai gestori.
3. Sulla base di specifici accordi stipulabili fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell’ordine e delle aziende o loro associazioni al fine di garantire l’incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell’ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza, possono circolare a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale.(266)
3 bis. La Giunta regionale può definire specifiche agevolazioni per l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli appartenenti ai corpi delle Polizie locali, degli appartenenti alle Forze armate in servizio militare permanente ed effettivo, volontari in ferma iniziale o prefissata o frequentanti scuole e accademie militari rispettivamente con comando e sede in Lombardia, quale azione di deterrenza volta a disincentivare l’eventuale compimento di atti illeciti, nonché ad aumentare la sicurezza degli utenti.(267)
NOTE:
265. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. vvvvvvvvv) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
266. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. wwwwwwwww) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
267. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. xxxxxxxxx) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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