Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 48
(Gestioni associate di bacino lacuale)
1. La Regione, allo scopo di garantire un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione di accordi, anche interregionali, per la gestione in forma associata delle competenze conferite in materia di demanio lacuale.
2. I comuni rivieraschi del medesimo bacino lacuale, il cui perimetro è definito dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di cui al comma 1 mediante la costituzione di apposita autorità di bacino lacuale cui possono aderire anche le province nel cui territorio ricade il bacino lacuale. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comuni rivieraschi che dimostrino, con attestazione da trasmettere alla Autorità di bacino lacuale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale recante ‹Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)›, la quale si esprime con provvedimento espresso, di poter conseguire risultati migliori, secondo i principi di efficacia, efficienza e di economicità, esercitando le funzioni singolarmente.(282)
3. Le autorità di bacino lacuale sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile, costituiti per l'esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale nei bacini di cui al comma 2; le autorità esercitano, per gli enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 6, comma 4, per quanto riferibile al demanio della navigazione interna. Nel rispetto della legge, l'ordinamento e il funzionamento delle autorità sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. La Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la predisposizione degli statuti al fine di uniformare le modalità di funzionamento e composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni. Organi delle autorità sono:(283)
a) l'assemblea, i cui componenti svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;
c) il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione e il cui incarico non può essere esercitato per più di due mandati consecutivi;(284)
4. I consorzi per la gestione associata di bacino lacuale attualmente in essere fra gli enti locali e, precisamente, il Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro, il Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, il Consorzio del Lario e dei laghi minori, il Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla e il Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, sono trasformati in enti pubblici non economici ai sensi del presente articolo.
5. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante ‹Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)› l’Assemblea di ciascuna autorità del bacino lacuale, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e con la maggioranza assoluta dei voti, adegua il proprio statuto, prevedendo la partecipazione obbligatoria di tutti i comuni rivieraschi. La deliberazione è trasmessa entro quindici giorni dalla sua approvazione a tutti i comuni rivieraschi per gli adempimenti di competenza da effettuare entro il termine perentorio di sessanta giorni. Decorsi quindici giorni dal completamento degli adempimenti di cui al secondo periodo, lo statutoè trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione con efficacia dal giorno successivo. Le successive modificazioni dello statuto sono adottate dall’assemblea, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti, nel rispetto della procedura di approvazione di cui al presente comma. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.(285)
7. I comuni che non si adeguano all’obbligo di associarsi sono tenuti a versare all’autorità del bacino lacuale di riferimento l’intero importo delle quote riscosse dei canoni demaniali di spettanza regionale che l’autorità provvede a versare alla Regione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comuni che dimostrino di esercitare singolarmente le funzioni in modo più efficiente, efficace ed economico, ai sensi del comma 2, secondo periodo.(287)
8. I comuni di cui al comma 2, secondo periodo, e le autorità realizzano, anche in qualità di stazione appaltante, gli interventi regionali di propria competenza programmati ai sensi dell’articolo 12. Prima di procedere alla realizzazione di tali interventi, i comuni di cui al primo periodo devono ottenere il preventivo parere da parte dell’autorità del bacino lacuale di riferimento.(288)
8 bis. Le Autorità di bacino e i comuni non associati valutano l’effettiva idoneità delle aree del demanio lacuale a ospitare idroscali e idrosuperfici permanenti nell’ambito dell’istruttoria delle istanze di concessione del demanio lacuale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a).(289)
9. Per esigenze di economia amministrativa e migliore gestione dei conferimenti, la Giunta regionale autorizza la competente direzione generale ad avvalersi delle autorità di bacino lacuale e degli altri enti gestori delle idrovie per lo svolgimento di attività della Regione e in particolare per:
a) ottimizzare l'interscambio di informazioni tra i diversi livelli gestionali finalizzato ad assicurare il costante ritorno di informazioni dal territorio;
NOTE:
282. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. gggggggggg) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

283. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. hhhhhhhhhh) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

284. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. iiiiiiiiii) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

285. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. jjjjjjjjjj) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

286. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. kkkkkkkkkk) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

287. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. llllllllll) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

288. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. mmmmmmmmmm) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

289. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. nnnnnnnnnn) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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