Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 50
(Regolamento del demanio della navigazione interna)
1. La Regione disciplina, con regolamento, la gestione del demanio della navigazione interna costituito dal demanio lacuale e dal demanio idroviario. Il regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dal Codice della navigazione e dalla presente legge, definisce le procedure per la delimitazione del demanio della navigazione interna e per l'uso di detto demanio, le tipologie di concessioni e i procedimenti per l'affidamento delle stesse in conformità alla normativa vigente, i rapporti tra la Regione e gli enti preposti alla gestione del demanio e le modalità per l'effettuazione della vigilanza sul demanio. Fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le direttive regionali emanate in materia.
2. Con il regolamento di cui al presente articolo sono determinate le modalità per il rilascio di concessioni a privati per progetti tesi al recupero e alla manutenzione dei beni vincolati e per interventi finalizzati alla valorizzazione anche economica del demanio, purché ne sia garantito l'uso pubblico. I canoni in questi casi devono essere commisurati all'investimento realizzato, all'uso pubblico garantito e al ritorno economico dell'investimento.
3. Le modalità relative al rilascio delle concessioni di cui al comma 2 sono individuate tenendo conto della necessità di garantire la conservazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale, la valorizzazione dei beni e il miglioramento dell'uso pubblico degli stessi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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