Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 51
1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, del Codice della navigazione e della presente legge, disciplina con regolamenti:(294)
a) la definizione di regole di circolazione generali e specifiche di navigazione e di circolazione nautica;(295)
b) la delimitazione delle zone per le quali sono previsti limiti alla circolazione nautica e limiti di velocità per l'unità di navigazione nella fascia costiera e al di fuori di essa;
d) la classificazione delle vie navigabili, con l'indicazione delle limitazioni da rispettare per gli attraversamenti stradali, ferroviari o di altro tipo;
2. La Giunta regionale può promuovere e sottoscrivere convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti gestori del demanio della navigazione interna e altri organismi pubblici e privati al fine di assicurare lo sviluppo e la promozione della navigazione interna, disciplinando anche le modalità di erogazione dell’eventuale sostegno finanziario.(298)
NOTE:
293. La rubrica è stata sostituita dall'art. 31, comma 1, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. 

294. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. rrrrrrrrrr) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

295. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ssssssssss) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

296. La lettera è stata aggiunta dall'art. 31, comma 1, lett. b) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20e successivamente abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. tttttttttt) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

297. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. uuuuuuuuuu) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

298. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. vvvvvvvvvv) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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