Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 53
(Occupazioni abusive o eccedenti il termine di concessione)
1. In assenza della prescritta concessione, in caso di denuncia da parte del soggetto occupante, è dovuta per ciascun anno di occupazione una indennità pari:
a) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 10 per cento, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro i termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
b) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 20 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro sessanta giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
c) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 30 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro centoventi giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
d) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 40 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga oltre centoventi giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio.
2. Il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione, in caso di denuncia da parte del soggetto occupante, comporta la corresponsione, per ciascun anno di occupazione, di una indennità pari:
a) al valore del canone concessorio non corrisposto, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro i termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
b) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 5 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro sessanta giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
c) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 10 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro centoventi giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
d) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 20 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga oltre centoventi giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio.
3. Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di una annualità, in caso di denuncia da parte del soggetto occupante, comporta il pagamento del canone, incrementato di una penale pari all'1 per cento del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza dei termini suddetti. Oltre i trenta giorni dalla scadenza, la penale è pari al 2 per cento per ogni mese di ulteriore ritardo, fino a un massimo del 100 per cento. In ogni caso è facoltà dell'ente preposto alla gestione del demanio attivare la procedura di revoca della concessione demaniale. In ogni caso la procedura deve essere attivata qualora le penali raggiungano il limite massimo previsto dal presente comma.
4. Il pagamento dell'indennità di occupazione sostitutiva del canone concessorio, di cui al presente articolo, non costituisce comunque titolo per il prosieguo dell'occupazione o titolo per il rilascio della concessione. Resta fermo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle attrezzature abusive e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, le cui spese saranno a carico del soggetto sanzionato. In caso di accertamento dell'infrazione da parte degli organi competenti le penali di cui al presente articolo sono raddoppiate.
5. Trascorsi inutilmente i termini concessi per il versamento delle somme richieste ai sensi del presente articolo, l'ente preposto alla gestione del demanio ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva degli importi tramite ruolo o nelle diverse forme ritenute più opportune nel caso concreto.
6. Coloro che non rispettino gli obblighi della concessione, con esclusione dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza della stessa, incorrono nell'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 120,00 a un massimo di euro 1.200,00.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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